Dal 1° gennaio 2016 gli immobili, di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinati ad abitazione principale non sono più soggetti al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Per i beni classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono dovuti sia TASI, sia IMU.
L’esenzione sopra indicata si applica anche a:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; nei casi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con Legge del 23 maggio 2014 n. 80); il Codice tributo 3912 deve essere indicato anche dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Come si calcola l’imposta
Il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Le aliquote per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono confermate rispettivamente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 3 marzo 2016, n. 3 del 26 gennaio 2017 e n. 11 del 12 febbraio 2018.
TIPO IMMOBILE | CATEGORIE CATASTALI | ALIQUOTE |
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze | A1, A8, A9 C2, C6, C7 se pertinenziali | 0,8 per mille |
Il calcolo del dovuto può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione Servizi Online IMU-TASI oppure da un operatore su appuntamento.
Possessori/Inquilini
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, la restante parte è corrisposta dal possessore, cioè dal titolare della proprietà o altro diritto reale sull’unità immobiliare.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, ciascuna delle due categorie di contribuenti è tenuta in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Abitazione principale dell’inquilino
A decorrere dall’anno 2016, nel caso in cui l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’inquilino/detentore e del suo nucleo familiare (si tratta quindi dell’unità immobiliare nella quale il detentore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente):
- il detentore non è più soggetto a TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Il possessore versa la TASI nella misura del 90 per cento del complessivo dovuto;
- il detentore versa la TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura del 10 per cento del complessivo dovuto. Il possessore versa la TASI nella restante misura del 90 per cento.
Rapporti tra TASI e IMU
Per gli altri fabbricati e per le aree edificabili sono ordinariamente dovute sia la TASI, sia l’IMU, con le seguenti eccezioni:
- per gli immobili rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola è dovuta solo la TASI;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è dovuta solo la TASI;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, non sono dovute né l’IMU, né la TASI;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 non sono dovute né l’IMU, né la TASI.
Come si calcola l’imposta
Fabbricati – il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
Per i fabbricati appartenenti al gruppo “D” sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano i costi contabili come base imponibile.
Aree fabbricabili – la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Le aliquote per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono confermate rispettivamente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 3 marzo 2016, n. 3 del 26 gennaio 2017 e n. 11 del 12 febbraio 2018.
TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTE Immobili soggetti sia a TASI che a IMU 0,8 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce) 2,5 per mille
Il calcolo del dovuto può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione Servizi Online IMU-TASI oppure da un operatore su appuntamento.
fonte:Comune di Milano