Dopo l’IMU e la Tasi, i contribuenti devono fare i conti con un’altra importante tassa, ossia la Tari, quella sui rifiuti. Ad alcuni sono già arrivati, ad altri invece stanno arrivando in questi giorni direttamente a casa i bollettini del Comune con cui pagare la tassa che ha sostituito la TARSU e la TARES, con varie scadenze. Ma come si paga la Tari? In base ai vani o ai metri quadri? Il numero dei componenti della famiglia conta? E se la casa è vuota? Questi e altri i dubbi più frequenti che cercheremo di fugare, tenendo a mente che sulla Tari decide a livello locale il singolo Comune e come tale per informazioni più precise si rimanda al regolamento del proprio ente locale di residenza.
La Tari è la tassa sui rifiuti che ha sostituito dal 1 gennaio 2014 i precedenti tributi dovuti al Come da parte dei cittadini come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ossia TARSU, TIA e TARES.
La base su cui si calcola la Tari è la superficie calpestabile delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili al Catasto che sono suscettibili di produrre rifiuti.
Ma cosa significa superficie calpestabile? Non c’è una disposizione legislativa di riferimento, ma si può utilizzare il criterio previsto al Decreto Ministeriale 10.05.1977 per la definizione di superficie utile abitabile, intendendo per tale la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi.
In altre parole la Tari viene applicata alla superficie calpestabile dell’appartamentoche si calcola considerando la superficie dello stesso al netto di muri interni, pilastri e muri perimetrali. Sono esclusi anche balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, vani ascensori, locali contatori e le aree comuni condominiali che non sono occupate o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi.
Individuata la base imponibile, il calcolo della tariffa viene effettuato in base ai metri quadri e non ai vani dell’immobile, nonché in base al numero degli occupanti.In particolare la Tari è composta da una parte fissa (che si determina moltiplicando per la tariffa fissa la superficie calpestabile dell’alloggio) e una tariffa variabile (determinata in relazione al numero degli occupanti dell’alloggio).
In tal caso ogni Comune decide da sé le tariffe della Tari. Così ad esempio il Comune di Milano ha deliberato le tariffe per le utenze domestiche 2018:
- 1 componente: parte fissa 1,43083 (euro/mq) + parte variabile 61,23329 (euro)
- 2 componenti: parte fissa 1,68123 (euro/mq) + parte variabile 110,21992 (euro)
- 3 componenti: parte fissa 1,87797 (euro/mq) + parte variabile 128,5899(euro)
- 4 componenti: parte fissa 2,03894 (euro/mq) + parte variabile 159,20655 (euro)
- 5 componenti: parte fissa 2,19991 (euro/mq) + parte variabile 195,94652 (euro)
- 6 e oltre componenti: parte fissa 2,32511 (euro/mq) + parte variabile 214,3165 (euro)
Per poter applicare la Tari gli immobili devono essere suscettibili di produrre rifiuti. Possono esserci quindi casi in cui locali non sono utilizzabili per condizioni oggettive. Ad esempio se la casa è vuota e mancano arredi e non via sia l’allaccio a nessuna utenza domestica (acqua, luce, gas, telefono). In questo caso non si deve pagare la Tari. Se però vi sono mobili o l’allaccio anche di una sola utenza, non scatta l’esenzione.
In merito agli sconti dal pagamento della tariffa, i singoli Comuni possono anche decidere di applicare riduzioni o esenzioni per la prima casa. In questi casi bisogna sempre verificare il regolamento Tari del proprio Comune di residenza. Così nella Capitale alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti possono chiedere l’esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti per l’immobile detenuto a titolo di abitazione principale direttamente al Comune. Tali requisiti sono:
- non aver debiti concernenti la tariffa rifiuti o la precedente TARES maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’esenzione
- essere in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 6.500 euro.
Ma anche la presenza di figli può essere motivo di riduzione dal pagamento della Tari, sempre a discrezione del Comune. Ad esempio a Milano è prevista una riduzione del 10% della tariffa per nuclei familiari composti da 3 membri di cui 1 adulto e 2 minorenni dimoranti in alloggi su superficie pari o inferiore a 80 metri quadri ovvero nuclei familiari composti da 2 persone di cui 1 adulto e 1 minorenne che dimorano in un alloggio di superficie pari o inferiore a 80 metri quadri.
TARI CASA – utenze domestiche: riduzioni e agevolazioni
Agevolazioni tariffarie applicate d’ufficio
- riduzione del 25% della tariffa variabile per i nuclei famigliari composti da 4 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq. 120
- riduzione del 10% con un massimo di € 15,00 nei seguenti casi:
- nuclei familiari composti da 2 persone di cui una ultra 75enne, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento
- nuclei familiari composti da 3 componenti di cui 1 adulto e 2 minorenni dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80
- nuclei familiari composti da 2 componenti di cui 1 adulto e 1 minorenne dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80.
Queste agevolazioni Tari sono applicate d’ufficio e vengono riportate sull’avviso di pagamento. Sono calcolate sulla base delle risultanze anagrafiche all’atto dell’emissione degli avvisi.
Altre riduzioni
Le abitazioni per uso stagionale o per uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni all’anno oppure i fabbricati rurali ad uso abitativo possono beneficiare di una riduzione del 30% della tariffa.
Documenti da presentare
- istanza redatta su carta libera attestante il possesso dei requisiti sopra indicati
- copia delle ultime bollette delle utenze elettriche e gas, attestanti un consumo ridotto;
- copia del documento d’identità del dichiarante.
Cittadini AIRE – pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
Ha una riduzione della TARI pari a due terzi una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), nonché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Le riduzioni sono applicate dal bimestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione e decadono a partire dal bimestre successivo a quello in cui vengono meno le condizioni che le hanno generate.
La decadenza interviene anche in mancanza di dichiarazioni, in seguito ad accertamento da parte del Comune.
Documenti da presentare
- dichiarazione TASI >> nei termini, dal momento che la riduzione vale per i due tributi.
La dichiarazione TASI si considera valida anche per la TARI, dal momento che la riduzione vale per i due tributi.
fonte: Cose di Casa