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Dopo l’IMU e la Tasi, i contribuenti devono fare i conti con un’altra importante tassa, ossia la Tari, quella sui rifiuti. Ad alcuni sono già arrivati, ad altri invece stanno arrivando in questi giorni direttamente a casa i bollettini del Comune con cui pagare la tassa che ha sostituito la TARSU e la TARES, con varie scadenze. Ma come si paga la Tari? In base ai vani o ai metri quadri? Il numero dei componenti della famiglia conta? E se la casa è vuota? Questi e altri i dubbi più frequenti che cercheremo di fugare, tenendo a mente che sulla Tari decide a livello locale il singolo Comune e come tale per informazioni più precise si rimanda al regolamento del proprio ente locale di residenza.

La Tari è la tassa sui rifiuti che ha sostituito dal 1 gennaio 2014 i precedenti tributi dovuti al Come da parte dei cittadini come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ossia TARSU, TIA e TARES.

La base su cui si calcola la Tari è la superficie calpestabile delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili al Catasto che sono suscettibili di produrre rifiuti.

Ma cosa significa superficie calpestabile? Non c’è una disposizione legislativa di riferimento, ma si può utilizzare il criterio previsto al Decreto Ministeriale 10.05.1977 per la definizione di superficie utile abitabile, intendendo per tale la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi.

In altre parole la Tari viene applicata alla superficie calpestabile dell’appartamento che si calcola considerando la superficie dello stesso al netto di muri interni, pilastri e muri perimetrali. Sono esclusi anche balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, vani ascensori, locali contatori e le aree comuni condominiali che non sono occupate o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi.

Individuata la base imponibile, il calcolo della tariffa viene effettuato in base ai metri quadri e non ai vani dell’immobile, nonché in base al numero degli occupanti. In particolare la Tari è composta da una parte fissa (che si determina moltiplicando per la tariffa fissa la superficie calpestabile dell’alloggio) e una tariffa variabile (determinata in relazione al numero degli occupanti dell’alloggio).

In tal caso ogni Comune decide da sé le tariffe della Tari. Così ad esempio il Comune di Milano ha deliberato le tariffe per le utenze domestiche 2018

  • 1 componente: parte fissa 1,43083 (euro/mq) + parte variabile 61,23329(euro)
  • 2 componenti: parte fissa 1,68123 (euro/mq) + parte variabile 110,21992 (euro)
  • 3 componenti: parte fissa 1,87797 (euro/mq) + parte variabile 128,5899 (euro)
  • 4 componenti: parte fissa 2,03894 (euro/mq) + parte variabile 159,20655 (euro)
  • 5 componenti: parte fissa 2,19991 (euro/mq) + parte variabile 195,94652 (euro)
  • 6 e oltre componenti: parte fissa 2,32511 (euro/mq) + parte variabile 214,3165 (euro)

Per poter applicare la Tari gli immobili devono essere suscettibili di produrre rifiuti. Possono esserci quindi casi in cui locali non sono utilizzabili per condizioni oggettive. Ad esempio se la casa è vuota e mancano arredi e non via sia l’allaccio a nessuna utenza domestica (acqua, luce, gas, telefono). In questo caso non si deve pagare la Tari. Se però vi sono mobili o l’allaccio anche di una sola utenza, non scatta l’esenzione.

In merito agli sconti dal pagamento della tariffa, i singoli Comuni possono anche decidere di applicare riduzioni o esenzioni per la prima casa. In questi casi bisogna sempre verificare il regolamento Tari del proprio Comune di residenza. Così nella Capitale alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti possono chiedere l’esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti per l’immobile detenuto a titolo di abitazione principale direttamente al Comune. Tali requisiti sono:

  • non aver debiti concernenti la tariffa rifiuti o la precedente TARES maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’esenzione
  • essere in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 6.500 euro.

Per i soggetti residenti nel Comune di Milano, le variazioni relative al numero di componenti del nucleo famigliare vengono rilevate direttamente dagli uffici sulla base delle variazioni anagrafiche. In caso di variazione del numero dei componenti del nucleo non occorre presentare alcuna comunicazione.

Devono invece essere dichiarati il numero ed i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo famigliare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare; allo stesso modo devono essere dichiarate le relative variazioni.

Per i soggetti non residenti nel Comune di Milano, per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE e per gli alloggi tenuti a disposizione, il numero degli occupanti è determinato ai sensi del regolamento in 2 unità, fatta salva diversa dichiarazione dell’utente a cui seguiranno accertamenti da parte del Comune.

RIDUZIONI

1. E’ prevista una riduzione del 30% della tariffa nei seguenti casi:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

​Per usufruire delle suddette riduzioni occorre presentare apposita dichiarazione. Le riduzioni si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva esistenza delle condizioni dichiarate e documentate.

2. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Sull’unità immobiliare di cui sopra, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con Legge del 23 maggio 2014 n. 80).

Ai fini dell’applicazione della riduzione, il contribuente deve presentare dichiarazione TASI (in allegato).

Le istruzioni per la compilazione e l’invio della dichiarazione TASI sono reperibile alla pagina TASI – Abitazione principale e relative pertinenze.

Le riduzioni cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE APPLICATE D’UFFICIO

  1. E’ prevista una riduzione del 25% della tariffa variabile per i nuclei famigliari composti da 4 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq. 120.
  2. è inoltre prevista una riduzione del 10% con un massimo di € 15,00 nei seguenti casi:
  • nuclei famigliari composti da 2 persone di cui una ultra 75 enne, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • nuclei famigliari composti da 3 componenti di cui 1 adulto e 2 minorenni  dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80;
  • nuclei famigliari composti da 2 componenti di cui 1 adulto e 1 minorenne dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80.


    fonte: comune di milano e cose di casa

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