Il 16 dicembre è la data della scadenza ultima per il pagamento del saldo IMU 2020 per le case di lusso e seconde case.
Ma non per tutti.
Chi è stato particolarmente colpito dall’emergenza Covid non dovrà versarlo.
Vediamo chi deve (e non deve) pagare la seconda rata IMU.
Chi non deve pagare l’IMU?
Innnazitutto: l’Imu è dovuta sulla seconda casa e sulla prima casa non di lusso.
Per quanto riguarda la prima casa sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 abitazioni di tipo civile;
- A/3 abitazioni di tipo economico;
- A/4 abitazioni di tipo popolare;
- A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
- A/6 abitazione di tipo rurale;
- A/7villini.
Gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli, sono invece soggetti al pagamento dell’Imu.
La categoria catastale A7 (villini) e differenza con la A8 (ville)
Nell’elenco precedente abbiamo visto che la categoria A/7 non paga l’Imu.
Ma devono versarla i proprietari delle ville nella categoria A/8.
Qual è quindi la differenza tra ville e villini secondo il catasto?
La categoria A/7: abitazioni in villini
Per villino va inteso un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico.
In più deve essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo;
La categoria A/8: abitazioni in ville
Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.
Chi deve pagare l’Imu sulla seconda casa
Per le seconde case, ovvero gli immobili diversi dall’abitazione principale, i proprietari devono pagare l’IMU.
A meno che questa non rientri nei casi che danno diritto a riduzioni (se hai un contratto a Canone Concordato per esempio) o esenzioni.
Cancellazione della seconda rata IMU 2020 per il coronavirus
La scadenza della prima rata (o acconto) è stata prorogata per varie tipologie immobiliari, per la seconda rata dell’Imu si è optato per la cancellazione, sempre a causa dell’emergenza Covid.
In particolare, la cancellazione della seconda rata dell’Imu 2020 è prevista per le seguenti tipologie immobiliari:
- Come previsto dal decreto agosto
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. - Come previsto dal decreto Ristori
per gli immobili dove si svolgono le attività oggetto di restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre (bar,ristoranti, palestre, sale giochi) - Come previsto dal decreto Ristori bis
per quegli immobili e le relative pertinenze dove si svolgano le attività riferite dai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del suddetto decreto;
solo per gli immobili i cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;
sempre quando gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto
Riferimenti:
IDEALISTA
RICORDATI, SE HAI FATTO UN CONTRATTO IN CANONE CONCORDATO L’IMU DA APPLICARE è AGEVOLATA.
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