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Secondo il codice di procedura civile la licenza di fine locazione o lo sfratto per morosità devono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti e nell’ultimo comma, afferma che se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale la ricevuta di spedizione, ma cosa succede se usiamo i mezzi moderni come la PEC? 

A Frosinone il tribunale nel marzo del 2016 ha emesso una sentenza che consente all’avvocato (munito di procura speciale) di procedere alla notificazione degli atti ma solo in materia civile, a mezzo di posta elettronica.  rimangono fuori i casi la legge si richiede espressamente la notifica  dell’atto giudiziario tramite soggetti muniti di qualifica speciale come i gli Ufficiali Giudiziari e si deve ritenere che ciascun avvocato sia autorizzato ad eseguire la notifica di un atto tramite vie telematiche.

In base a tutto ciò, si può dedurre che si può estendere la  notifica telematica anche per l’intimazione di sfratto morosità o per finita locazione, perché il tribunale con questa sentenza  ha rilevato che la differenza tra le due forme di notifica in ordine al tempo e al modi di relativo perfezionamento non esclude il rispetto delle garanzie che la legge fa derivare dalla mancata comparizione dell’intimato all’udienza di convalida.

fonte ‘sole 24 ore’

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