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E quali sono i diritti del Locatario?
Pagamento del canone e delle spese. Il ritardo consente di imputare anche gli interesse legali (o superiori, se ciò stabilito in un contratto a canone libero o completamente libero). In caso di perdurante morosità, è naturalmente possibile lo sfratto, secondo le regole stabilite dalla legge n. 392/1978. Fanno eccezioni solo le locazioni completamente libere, per le quali la liberazione dei locali avviene senza tener conto di eventuali leggi di proroga degli sfratti.
Subentro dell’immobile. In particolari condizioni (vedi schede sulla locazione), il proprietario può subentrare lui, o un suo familiare, nell’immobile alla prima scadenza del contratto (4 anni invece di otto o tre invece di cinque) dando disdetta motivata e evitando il rinnovo.
Custodia dell’immobile. L’inquilino è custode della casa: pertanto è responsabile o corresponsabile di ogni danno subito da essa, anche per opera di estranei, salvo che provo il caso fortuito (per esempio, inondazione, terremoto).
Piccola manutenzione. Tocca all’inquilino per esempio ritinteggiatura delle pareti, riparazione tapparelle, riparazione presa o rubinetto rotto. Anche l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie conseguente a una particolare attività dell’inquilino, compete a lui.
Guasti. Paga l’inquilino quelli provocati da cattivo uso o da dolo o da sbadataggine.
Mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, rispetto a quello convenuto. In tal caso, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro un danno dall’avvenuto mutamento di destinazione.
Riduzione del canone (o non pagamento delle spese) Anche in caso in caso di inadempimento del proprietario, l’autoriduzione del canone e delle spese è illecita, perfino quella per compensare costi pagati dall’inquilino per opere che competevano al proprietario: bisogna per forza che l’inquilino si rivolga a un giudice.
Sfratto. Le procedure per lo sfratto sono, per le normali locazioni abitative, piuttosto onerose e lunghe. Tuttavia il proprietario ha il diritto di ricevere un supplemento del canone, pari al 25% in più, se l’inquilino non se ne va alla data decisa dal giudice.
Nel Prossimo articolo i diritti dell’inquillino.


    fonte:Ufficio studi Confappi-Federamminstratori

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